Testo unico delle leggi sanitarie-art. 136

Art. 136.

Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934

Sentenze1

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