Testo unico delle leggi sanitarie-art. 193

Art. 193.

Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanita'. ((28))
L'autorizzazione predetta e' concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da' alloggio per mercede.
Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tale caso la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e' definitivo.

---------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265, quando si tratti di ambulatori, e' attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario".
Entrata in vigore il 29 settembre 1955
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