Art 26

Art. 26.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo
25 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non
superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
((d): attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione))
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), c) ((d)) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso ((per quattro)) calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di,
generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), ((d)) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione. ((81))
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n.490 ha disposto (con l'art.
71) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1997
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