Art 119

Art. 119.
L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1955

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