Art 101

Art. 101.((Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo piu' anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quelli di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato))
Entrata in vigore il 29 ottobre 1960

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