Art 3
Art. 3.
Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.
In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo alla anzianita' maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonche' alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.
Al personale, cui nella prima applicazione della presente legge competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1961, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.
In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo alla anzianita' maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonche' alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.
Al personale, cui nella prima applicazione della presente legge competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1961, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
Sentenze • 1
1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-11-20, n. 200901823Provvedimento: N. 02730/1995 REG.RIC. N. 01823/2009 REG.SEN. N. 02730/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2730 del 1995, proposto da IO AD, NO IA ET, NO NA, NO VA e NO AR, in qualità di eredi di NO OM, rappresentati e difesi, giusta procura a margine della memoria di costituzione in riassunzione, dall'avv. prof. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Brunetto Latini 34, contro - il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...- art. 10 legge 425/1984·
- art. 7 legge 241/1990·
- giudicato·
- indennità di buonuscita·
- interpretazione autentica·
- legge 425/1984·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- recupero crediti·
- retroattività delle leggi·
- riassorbimento delle somme indebitamente percepite·
- violazione del giudicato