(tutela degli interessi sociali e collettivi)

Art. 27.(Tutela degli interessi sociali e collettivi)1.Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a)a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei
giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione; b)ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento
dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita' generali perseguite dall'associazione;
c)a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita' di cui alla lettera b).
2.Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi' ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 27, comma 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2000
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