(diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

Art. 26.(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)1.Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Nota all'art. 26, comma 1:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo dell'art. 22 e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2000
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