(nozione di discriminazione)
Art. 2.(Nozione di discriminazione)1.Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.2.Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.3.Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.4.Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
3. TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-07-31, n. 202402036Provvedimento:Leggi di più...- art. 119 d.lgs. 285/1992·
- art. 331 DPR 495/92·
- autonomia decisoria della CML·
- commissione medica locale (CML)·
- compensazione delle spese·
- difetto di motivazione·
- discriminazione diretta·
- legge 67/2006·
- prescrizioni mediche per la patente·
- requisiti psicofisici per la patente·
- rinnovo patente di guida·
- tutela giurisdizionale delle limitazioni alla guida·
- violazione art. 3 Legge 241/1990