Art 6
Art. 6.
Pubblicita' dei dati ambientali
1.In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((i concessionari di servizi pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilita')) pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
2.Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
3.Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e)) sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito ((internet)) istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
5.Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Pubblicita' dei dati ambientali
1.In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((i concessionari di servizi pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilita')) pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
2.Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
3.Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e)) sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito ((internet)) istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
5.Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.