Regolamento-art. 45

Art. 45.

La Commissione esaminatrice e' nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed e' composta:

a) per gli esami di ammissione nella carriera di concetto: di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede, di due consiglieri della Corte stessa, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario o straordinario della Facolta' di giurisprudenza o di scienze politiche ((...))

b) per gli esami di ammissione e per quelli di merito distinto e di idoneita' nella carriera di revisione: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di due primi referendari o referendari della Corte stessa, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6° e di un professore di matematica o ragioneria d'istituto medio di 2° grado;

c) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera d'ordine: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di >un
primo referendario e di un referendario della Corte stessa.

Un impiegato designato dal presidente della Corte ha le funzioni di segretario.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1962

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