Art 2

Art. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Indennita' di fine rapporto. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.
Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovra' essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(1)((2))------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dihiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S." ------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio 1991, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge
20 marzo 1980, n. 75."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991

Sentenze53


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494
    Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 FRANCO DE STEFANO - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR RA, CH AV, CH IN, CH IV, elettivamente domiciliate in …
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  • 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1543
    Provvedimento: A.A. impugnò il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata sul trattamento di fine servizio che gli era stato liquidato al momento del pensionamento. Il contribuente sostenne che dalla base imponibile dovesse essere esclusa una quota pari al rapporto tra i contributi previdenziali versati dal lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dall'Ente e che tali esenzioni andassero applicate anche per i periodi pre ruolo riscattati dal lavoratore. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la decisione, impugnata dall'Agenzia delle Entrate, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione …
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  • 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2019, n. 8518
    Provvedimento: Svolgimento del processo A.M. V.M. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del IO (di seguito, per brevità, CTR) n. 306/10/2011 del 22.11.2011 che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di OM (di seguito, per brevità, CTP), accolse l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al rimborso IRPEF, chiesta nel 2006 dal contribuente sulla tassazione dell'indennità di buonuscita riconosciuto dalla pronuncia di primo grado. Il ricorrente, Ufficiale dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio nel 2006, aveva maturato il diritto alla predetta indennità ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. …
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  • 4. Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. II, sentenza 08/11/2018, n. 217
    Provvedimento: SVOLGIMENTO DELPROCESSO FATTO RGA 137/16. Il Sig. xxxxx ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste avverso il rifiuto tacito opposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste in relazione ad una istanza di rimborso presentata al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro relativamente all'anno d'imposta 2013 sulle somme erogate in relazione alla liquidazione della licenza ordinaria non fruita. Assumeva il ricorrente l'illegittimità dell'imposizione stante la natura risarcitoria e non remunerativa dell'anzidetta erogazione. Resisteva l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste costituendosi nel giudizio di primo grado e concludendo …
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  • 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2016, n. 6345
    Provvedimento: Svolgimento del processo 1. P.S. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi su sua istanza di rimborso della somma di Lire 10.574.446. Premesso di essere stato assunto da A. S.p.A. in data 1/4/1969 e di avere cessato il rapporto di lavoro il giorno 22/2/1997, aveva dedotto il contribuente che la società aveva calcolato in modo non corretto, ai fini della tassazione separata, l'aliquota a cui aveva assoggettato il TFR maturato ai fini IRPEF, poichè aveva computato, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche la tredicesima mensilità e l'indennità operativa (quattordicesima mensilità), in contrasto con il dettato della L. n. 482 del …
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