entrata in vigore

Art. 13. Entrata in vigore1.All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".
2.Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 19 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Entrata in vigore il 11 maggio 2001
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