attivita' professionali

Art. 11. Attivita' professionali

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali.
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacita' professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attivita' congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani.
Spetta altresi' alle leggi regionali di disciplinare l'attivita' non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Entrata in vigore il 20 aprile 2001
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