strutture ricettive

Art. 6. Strutture ricettive

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge."
Entrata in vigore il 20 aprile 2001
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