Art 4

Art. 4.

- E' attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.


Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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