Art 4
Art. 4.
- E' attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.
- E' attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.