Art 6

Art. 6.1.Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto. ((2))2.A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.
3.Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al 31 dicembre 1995".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1996
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