commissione per la cinematografia
Art. 8. Commissione per la cinematografia1.Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
a)la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6;
b)la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.
Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.
2.Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a)valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
b)valutazione della qualita' tecnica del film;
c)coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
d)qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.
3.Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89)). (( Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)). (4)
4.Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. (4)
5.Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6.Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina concernente "gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50 della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso"".
a)la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6;
b)la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.
Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.
2.Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a)valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
b)valutazione della qualita' tecnica del film;
c)coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
d)qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.
3.Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89)). (( Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)). (4)
4.Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. (4)
5.Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6.Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina concernente "gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50 della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso"".