premi di qualita'

Art. 17. Premi di qualita'1.A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13,((comma 7)), i premi di qualita' di cui al comma 3.
2.Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati.
3.Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro.
4.Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. (4)
---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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