modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 41. Modifiche all'articolo 43
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 2671.All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.". Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 43 (Rapporti processuali)). - Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.».
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 2671.All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.". Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 43 (Rapporti processuali)). - Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.».
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