Art 24
Art. 24.1.Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' abrogato.
2.Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:
" 6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge".
3.All'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".
4.L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per ogni kilo- watt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, e' fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165".((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'articolo 24 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. "
2.Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:
" 6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge".
3.All'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".
4.L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per ogni kilo- watt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, e' fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165".((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'articolo 24 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. "