limitazioni
Art. 4. Limitazioni1.Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' fatto divieto di:
a)assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b)preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c)promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d)assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e)assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita', Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
f)assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g)promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
h)stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
i)aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
a)assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b)preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c)promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d)assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e)assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita', Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
f)assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g)promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
h)stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
i)aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-23, n. 202415077Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis L. 241/90·
- art. 11 e 14 CEDU·
- art. 1, comma 2, Legge 28 aprile 2022, n. 46·
- art. 3, 39, 117 Cost.·
- art. 3, Legge 28 aprile 2022, n. 46·
- art. 5 Carta sociale europea·
- contraddittorio procedimentale·
- difetto di istruttoria·
- diritto di associazione sindacale·
- diritto di costituire associazioni sindacali militari·
- diritto di sciopero dei militari·
- eccesso di potere·
- Legge 28 aprile 2022, n. 46·
- legittimità costituzionale·
- libertà sindacale del personale militare·
- personale in congedo assoluto·
- principio di democraticità delle Forze Armate·
- principio di neutralità delle Forze Armate·
- sospensione del processo per questione di legittimità costituzionale·
- tematiche decisione giudiziaria: annullamento provvedimento amministrativo·
- tutela della privacy