personale di polizia giudiziaria

Art. 7. Personale di polizia giudiziaria1.Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2.L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
Entrata in vigore il 12 settembre 2012
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