Regolamento-art. 2


Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le societa' cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1925

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