Regolamento-art. 2
Art. 2.
Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.
Le societa' cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.
Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.