Art 2

Art. 2.
L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dai seguenti:

Articolo 83. - "Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione e' istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.
La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, e' composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella citta' nella quale e' la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Nulla e' innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.
Il presidente della sezione e' scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonche' del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.
Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sara' effettuata, secondo le disposizioni e le modalita' previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonche' da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacita' elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
Non possono essere designati ne' quindi nominali i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonche' gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attivita' di servizio.
Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede".

Articolo 83/2. - "Il prefetto della Provincia in cui e' istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e da' immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perche' curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.
Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione e' fatta ai presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.
I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto.
Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della Vista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere in ordine alfabetico, e della Provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione".

Articolo 83/3. - "Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo nel quale e' istituita la sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente piu' anziano di eta'.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta Amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce.
Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella Vista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare".

Articolo 83/4. - "Ciascun consigliere provinciale puo' indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti".

Articolo 83/5. - "La votazione, in prima convocazione non e' valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda
riunione, la votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la
votazione, ed accerta il numero dei votanti.
Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidita' e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.
Se invece e' accertata la validita' della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.
A parita' di voti, viene designato il piu' anziano di eta'.
Un esemplare del verbale e' immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale".

Articolo 83/6. - "La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a Statuto speciale, e del Consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuato mediante deliberazioni.
Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni".

Articolo 83/7. - "La sezione per il contenzioso elettorale e' costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti Ali materia, e vengono poati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
a) morte;
b) dimissioni;
c) collocamento a riposo per limiti di eta';
d) collocamento in aspettativa per infermita', per un periodo non inferiore a due mesi;
e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.
La sostituzione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.
I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
a) morte;
b) dimissioni;
c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilita';
e) infermita' che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.
Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali".

Articolo 83/8. - "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa Amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.
L'assegnazione temporanea alle varie sezioni e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Articolo 83/9. - "La Sezione per Il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.
I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della sezione soltanto se mancano I componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti".

Articolo 83/10. - "La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo.
Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, e' corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia piu' favorevole.
Ai componenti elettivi, e' corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato".

Articolo 83/11. - "Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, puo' proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che puo' avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.
Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovra' depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva e' letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.
Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.
La decisione e' depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perche' provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne e' diretto responsabile.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonche' quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644" .

Articolo 83/12. - "Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali e' necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'" . ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1)La Corte Costituzionale con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo; dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale"."
Entrata in vigore il 1 giugno 1968
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