Art 5

Art. 5.
Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' aggiunto il seguente:

Articolo 9-bis. - "La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1966
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