Art 1

Art. 1. (Oggetto e finalita).
1.L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2.La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3.Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali.
4.Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare:
a)la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone;b)la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della Costituzione:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
Entrata in vigore il 18 agosto 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi