(norme transitorie).

Art. 11. (Norme transitorie).1.Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.
2.Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Entrata in vigore il 18 agosto 2003

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