Art 1
Art. 1.
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sara' fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 15) che "l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 , si interpreta nel senso che l'indennita' integrativa speciale, nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso".
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sara' fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 15) che "l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 , si interpreta nel senso che l'indennita' integrativa speciale, nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso".