organi del consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 24. Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione1.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2.Il Consiglio nazionale elegge altresi':
a)l'ufficio di presidenza;
b)il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c)il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d)il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3.L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4.Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e' formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.
5.Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 23.
6.Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell' istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di supplente.
7.Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8.Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di eta' di ciascun consiglio.
9.Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10.Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
11.Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sara' determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici. (26) ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2.Il Consiglio nazionale elegge altresi':
a)l'ufficio di presidenza;
b)il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c)il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d)il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3.L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4.Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e' formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.
5.Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 23.
6.Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell' istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di supplente.
7.Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8.Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di eta' di ciascun consiglio.
9.Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10.Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
11.Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sara' determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici. (26) ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410217Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione all'insegnamento·
- art. 1, co. 110, l. 207/2005·
- art. 3 d.m. 92/2019·
- bilanciamento tra interesse degli aspiranti docenti e esigenze di professionalità·
- compensazione delle spese di giudizio·
- costituzionalità del sistema di reclutamento docenti·
- disposizioni transitorie e finali·
- requisiti di accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno·
- rigetto del ricorso·
- specificità della figura professionale dell'insegnante di sostegno·
- tutela giurisdizionale dell'inerzia amministrativa·
- valutazione dei titoli di accesso al TFA
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-10-25, n. 201600360Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione all'insegnamento·
- concorso pubblico·
- difetto di motivazione·
- direttive europee sulle professioni regolamentate·
- diritto all'esercizio della professione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatorie di istituto·
- inammissibilità del ricorso·
- legge 107/2015·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di uguaglianza·
- requisiti di ammissione·
- ricorso collettivo·
- sostituzione processuale·
- violazione dei principi costituzionali