cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
Art. 490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici1.Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2.I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3.I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4.I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5.Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.
2.I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3.I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4.I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5.Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.