funzione docente

Art. 395. Funzione docente1.La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'.
2.I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al governo della comunita' scolastica.
In particolare essi:
a)curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b)partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c)partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d)curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e)partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

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