Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

Art. 495.Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi1.La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta:
a)nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b)per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c)per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;d)per abuso di autorita'.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

Sentenze1

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