trattamento economico

Art. 9. Trattamento economico

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.
Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. (1) ((2))---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti."---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che l'ultimo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita."
Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art. 9, comma 1) che "La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103."
Entrata in vigore il 8 agosto 1984

Sentenze7


  • 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-11-26, n. 201201491
    Provvedimento: N. 00878/1984 REG.RIC. N. 01491/2012 REG.PROV.COLL. N. 00878/1984 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 878 del 1984, proposto da: IT TO, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri e Pierandrea Mazzoni, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Genova, piazza Corvetto, 2; contro Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le …
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    • accertamento diritti patrimoniali·
    • articolo 5 comma 3 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1080·
    • articolo 9 della legge 2.4.1979, n. 97·
    • aumenti periodici di stipendio·
    • aumento periodico non riassorbibile·
    • compensazione delle spese·
    • improcedibilità del ricorso·
    • mancato interesse del ricorrente·
    • passaggio di qualifica

  • 2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-10-03, n. 201202267
    Provvedimento: N. 03257/1996 REG.RIC. N. 02267/2012 REG.PROV.COLL. N. 03257/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3257 del 1996, proposto da: Sammartino BA, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Sammartino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in TA, via V.E. Orlando, 56; contro Ministero della Giustizia, Ministero del Tesoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia …
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    • art. 14 CEDU·
    • art. 3 legge 27/1981·
    • astensione obbligatoria per maternità e puerperio·
    • costituzionalità delle norme·
    • diritto alla parità di trattamento·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • discriminazione in ragione del sesso·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • indennità di funzione·
    • indennità giudiziaria·
    • interpretazione delle leggi·
    • modifiche legislative·
    • principio di uguaglianza·
    • retroattività delle leggi

  • 3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-11-20, n. 200901823
    Provvedimento: N. 02730/1995 REG.RIC. N. 01823/2009 REG.SEN. N. 02730/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2730 del 1995, proposto da IO AD, NO IA ET, NO NA, NO VA e NO AR, in qualità di eredi di NO OM, rappresentati e difesi, giusta procura a margine della memoria di costituzione in riassunzione, dall'avv. prof. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Brunetto Latini 34, contro - il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, …
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    • art. 10 legge 425/1984·
    • art. 7 legge 241/1990·
    • giudicato·
    • indennità di buonuscita·
    • interpretazione autentica·
    • legge 425/1984·
    • omessa comunicazione di avvio del procedimento·
    • recupero crediti·
    • retroattività delle leggi·
    • riassorbimento delle somme indebitamente percepite·
    • violazione del giudicato

  • 4. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900957
    Provvedimento: N. 00613/1994 REG.RIC. N. 00957/2009 REG.SEN. N. 00613/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 613 del 1994, proposto da: ON MA, rappresentato e difeso dall'avv. MA Virgilio, con domicilio eletto presso la stessa in Bologna, via Rubbiani 3; contro Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; per l'annullamento del provvedimento 22.12.1993 prot.n. 5244/DIM/7984 del Ministero di …
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    • art. 3 legge n. 27/1981·
    • differenze di regime giuridico tra magistrati e personale amministrativo·
    • discrezionalità del legislatore·
    • disparità di trattamento tra personale femminile di magistratura e cancelleria·
    • indennità speciale per assenza obbligatoria per maternità·
    • indipendenza dei magistrati·
    • legge finanziaria 2005·
    • legittimità costituzionale art. 3 legge n. 27/1981·
    • ordinanza Corte costituzionale 23 ottobre 2008, n. 346·
    • rivalutazione automatica delle indennità

  • 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900958
    Provvedimento: N. 01256/1994 REG.RIC. N. 00958/2009 REG.SEN. N. 01256/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1256 del 1994, proposto da: AM IA, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Virgilio, con domicilio eletto presso la stessa in Bologna, via Rubbiani 3; contro Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; per l'annullamento del provvedimento 23.2.1994 prot.n. 3978 …
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    • art. 3 legge n. 27/1981·
    • disparità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile·
    • indennità di funzione·
    • indennità speciale per maternità·
    • legittimità costituzionale·
    • normativa comunitaria in materia di parità di retribuzione·
    • ordinanza della Corte costituzionale n. 346 del 23 ottobre 2008·
    • parità di trattamento tra magistrati e personale amministrativo·
    • rivalutazione automatica degli stipendi dei magistrati·
    • violazione art. 3 e 37 Costituzione
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