Art. 8.((Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili))1.Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le societa' cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della societa' cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a)eb)dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.
((1-bis.L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter.Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater.L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni))
((1-bis.L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter.Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater.L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni))