Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 37

Art. 37.

Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o societa', e' devoluto agli enti comunali di assistenza.

Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da societa' di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attivita' patrimoniali sono devolute a favore della societa' da cui la sezione e' stata istituita, previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora dette attivita' debbano essere devolute, in tutto od in parte, a favore dell'Ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche, nonche' le societa' di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.


Entrata in vigore il 5 agosto 1938

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