(disposizioni fiscali).

Art. 26-bis. (Disposizioni fiscali).1.I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.
((12))------------------AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla disciplina della somministrazione prevista dal citato decreto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2003
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