Art 7
Art. 7.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (1) ((5))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 11) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dal 1,25 al
2,75 per cento." ---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2007, n.247 ha disposto (con l'art. 1 comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento."
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (1) ((5))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 11) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dal 1,25 al
2,75 per cento." ---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2007, n.247 ha disposto (con l'art. 1 comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento."
1. Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2482Provvedimento: N 5407/23 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 06 maggio 2024 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5407/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA IA NI, nato a [...] il [...] e residente ivi alla via G.A. Borgese n.9, cf: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Maria Di Mauro, giusta procura in atti; – Ricorrente – CONTRO I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) (cod. fisc. 800 78 75 05 87) in persona …Leggi di più...
2. Trib. Crotone, sentenza 04/06/2024, n. 456Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE Sezione Lavoro e Previdenza Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2621/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 4.06.2024, promossa da: -SCILANGA LUCIA, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. DIANO ROSANGELA Ricorrente C O N T R O -INPS, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. …Leggi di più...
3. Trib. Foggia, sentenza 15/05/2024, n. 1549Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 9312/2021 R.G. Lavoro e vertente TRA SA TO, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. FRANCESCO DI NATALE; RICORRENTE E INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dagli avv.ti GRAZIA GUERRA e CHIARA CONTURSI; RESISTENTE oggetto: ratei assegno ordinario di invalidità RAGIONI DI FATTO …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/07/2024, n. 598Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: 1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente 2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel. 3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 516 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), (C.F. 80078750587), in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari …Leggi di più...
5. Trib. Vasto, sentenza 28/03/2024, n. 133Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 27.03.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G. 584/2023 TRA AV IC (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. V. Cocchino (C.F.: [...]) Ricorrente CONTRO INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. [...]) e C. Grappone (C.F.: [...]) Resistente …Leggi di più...