Convenzione- art. 20

Articolo 20
Arricchimento illecito

Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, all'arricchimento illecito, ossia un aumento sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest'ultimo non puo' ragionevolmente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi.
Entrata in vigore il 14 agosto 2009
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