Art 7

Art. 7.
Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1977
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