Art 7

Art. 7.
Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti.((2))----------AGGIORNAMENTO (2)La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale) convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare."
Entrata in vigore il 8 gennaio 1986
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