Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione abruzzo

Art. 16.Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo 1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)).
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)).
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 31 maggio 2021
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