erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica1.In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
1-bis.Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter.Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in collaborazione con privati cittadini o enti o societa' italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis.
2.L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3.Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
3-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
3-ter.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
Entrata in vigore il 29 dicembre 2014
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