erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica1.In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
1-bis.Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter.Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in collaborazione con privati cittadini o enti o societa' italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).
3-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
3-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 19).
Entrata in vigore il 22 gennaio 2018
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