obiettivi e indicatori

Art. 5. Obiettivi e indicatori1.Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2.Gli obiettivi sono:
a)rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b)specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c)tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d)riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e)commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f)confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g)correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili.
Nota all'art. 5:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2009
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