progressioni di carriera

Art. 24. Progressioni di carriera1.Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2.L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3.La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.
Nota all'art. 24:
- Per il riferimento al comma 1-bis dell'art. 52 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 23.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2009
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