Art 7

Art. 7.

Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o piu' provincie, o Comuni, o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza, della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso solo il ricorso alla IV Sezione, ai termini dell'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Entrata in vigore il 22 febbraio 1904
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi