sospensione dei termini per eventi eccezionali
Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali1.Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione.
2.I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3.L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
2.I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3.L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-06, n. 202302208Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 4 ter d.m. n. 38/2013·
- art. 71, d.P.R. n. 445/2000·
- art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50/2016·
- compensazione spese di giudizio·
- decadenza autorizzazione·
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio·
- emergenza pandemica·
- morosità contributiva·
- rateizzazione cartelle di pagamento·
- requisiti soggettivi per autorizzazione·
- sospensione riscossione·
- violazione di legge ed eccesso di potere
3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202203399Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- accesso esplorativo·
- art. 22 ss. l. n. 241/90·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego di accesso agli atti·
- giurisprudenza sull'accesso documentale·
- interruzione della prescrizione·
- onere della prova·
- prescrizione del credito tributario·
- prescrizione delle sanzioni amministrative·
- proroga dei termini di prescrizione