Art 1

Art. 1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1970

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